Statuto Associazione

STATUTO 

Della Cooperativa “Agricoop Fausto Gullo a r.l. Società Cooperativa Agricola”

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

E’ costituita la Società Cooperativa agricola denominata “Agricoop Fausto Gullo Società Cooperativa  agricola” di seguito denominata O.P. o Cooperativa. La Cooperativa ha sede nel comune di COSENZA (CS) all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il competente ufficio del Registro delle Imprese. Il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale   può essere disposta con delibera dell’organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del Registro delle Imprese. Con delibera dell’Organo Amministrativo, la Cooperativa potrà istituire, sopprimere e trasferire sedi secondarie, uffici periferici e succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all’estero. La Cooperativa ha durata fino al 2050, in ogni caso sino allo spirare del termine per l’approvazione di quel bilancio, e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria anche prima della data di scadenza, salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente, che dovrà essere comunicato all’organo amministrativo nei termini di cui all’articolo 2532 del Codice Civile e produrrà effetto così come previsto nell’ultimo comma della citata norma. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano ad ogni effetto le disposizioni di legge relative alle Società Cooperative rette con i principi della mutualità prevalente e, per quanto compatibili, le norme della Società di capitali.

TITOLO II

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ART. 2 – Normativa generale

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo IV del Codice Civile e nelle leggi speciali sulla cooperazione.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo IV del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili, le norme sulle società di capitali così come stabilito dall’art. 2519 del Codice Civile.

ART. 3 – Normativa speciale

La Cooperativa costituisce organizzazione dei produttori dell’olio di oliva e delle olive da tavola ai sensi del CAPO III del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e della conseguente normativa nazionale di attuazione (Organizzazioni di Produttori) e successive modifiche ed integrazioni in materia di Organizzazioni di produttori.

Alla Cooperativa si applicano tutte le leggi generali e speciali previste per il comparto agricolo come definito dall’art. 2135 del c.c. e, in particolare, il decreto legislativo n. 99 del 29.03.2004, modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27.05.2005 che specifica i requisiti che le società devono possedere affinché possano assumere la qualifica di società agricole.

TITOLO III

SCOPO MUTUALISTICO – OGGETTO

ART. 4 – Scopo Mutualistico

La Cooperativa, nell’ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell’articolo 2512 e seguenti del codice civile, per cui è a mutualità prevalente, dovendo rispettare la condizione che la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento (50%) della quantità o del valore totale dei prodotti.

In particolare, lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono realizzare è il miglioramento della gestione economica delle proprie aziende mediante scambi con la cooperativa. Pertanto gli scopi della cooperativa sono:

la concentrazione dell’offerta e la commercializzazione della produzione degli aderenti;
far conseguire ai soci, i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai prodotti agricoli da loro direttamente conferiti attraverso la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, l’utilizzo, la commercializzazione e valorizzazione dei loro prodotti;
contribuire allo sviluppo di iniziative utili alla salvaguardia dell’ambiente, della salute degli operatori agricoli e dei consumatori ed in particolare operare per lo sviluppo ecologico dell’agricoltura;
far partecipare i soci ai benefici della mutualità, valorizzare le loro produzioni, agevolarli nello svolgimento dei rispettivi compiti statutari, coordinando le attività degli associati per quanto riguarda i prodotti da destinarsi alla cooperativa e le altre attività volte a perseguire gli scopi statutari;
ottenere migliori condizioni economiche e sociali tramite la gestione in forma associata di terreni e prodotti di agricoltori;
stimolare lo spirito di solidarietà, di collaborazione tra i soci e di divulgazione del movimento cooperativo e mutualistico.
Nel rispetto del fine di mutualità prevalente, le seguenti clausole sono inderogabili e dovranno essere di fatto osservate:

–          Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

–          Il divieto di remunerare, ove previsti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

–          Il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

–          L’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Cooperativa, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell’oggetto sociale di cui al successivo articolo 5, le cui regole di attuazione ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la cooperativa ed i soci, potranno essere previsti in apposito regolamento che, predisposto dall’organo amministrativo, verrà approvato dall’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 2521 del Codice Civile.

Fin d’ora si precisa comunque, con riferimento a detti rapporti mutualistici, che la cooperativa, pur essendo obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento dei soci di cui all’articolo 2516 del Codice Civile, demanda all’organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con la legge, con lo statuto sociale e con l’eventuale regolamento, da predisporsi ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione degli stessi, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, al fine di realizzare al meglio il fine cooperativistico della mutualità.

Si precisa altresì sin d’ora che è espressamente prevista la facoltà per la Cooperativa, per il più completo utilizzo della sua struttura, di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall’organo amministrativo valutate le esigenze della Cooperativa e comunque nel rispetto delle previsioni dell’articolo 2513 del Codice Civile.

ART. 5 – Oggetto sociale

Nel rispetto dello scopo mutualistico e conformemente alla propria natura di organizzazione di produttori olivicoli, la Cooperativa si propone in via prioritaria di favorire l’immissione dell’olio di oliva e delle olive da tavola sul mercato, attraverso la concentrazione dell’offerta, la commercializzazione e la valorizzazione della produzione olivicola degli aderenti anche attraverso la commercializzazione diretta, ivi incluse tutte le attività intese a:

–          assicurare la programmazione della produzione dei soci e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo;

–          ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell’investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

–          svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, sistemi di trasformazione, conservazione e confezionamento, competitività economica e sull’andamento del mercato;

–          promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

–          promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un’etichetta di qualità nazionale;

–          provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

–          contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

–          sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

–          fornire l’assistenza tecnica necessaria all’utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi;

–          promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità della produzione e l’igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità;

–          partecipare alla gestione della crisi di mercato;

–          promuovere iniziative per la gestione collettiva di stoccaggio della produzione dei soci;

–          favorire l’accesso a nuovi mercati, anche attraverso l’apertura di sedi o uffici commerciali;

–          fornire ai soci assistenza per l’esercizio di una razionale ed economica attività nel settore delle produzioni olivicole anche mediante l’attuazione di servizi comuni;

–          valorizzare, incentivare e tutelare le produzioni agricole biologiche, garantendo la provenienza e la qualità delle stesse;

–          migliorare le condizioni professionali, economiche, sociali e culturali dei soci e degli operatori del settore olivicolo; provvedere alla produzione, trasformazione, confezionamento, conservazione, e collocamento sul mercato dei prodotti olivicoli, relativi sottoprodotti e loro derivati, propri, conferiti dai soci – o, in misura non prevalente, acquistati o di proprietà di terzi;

–          stabilire rapporti con enti, associazioni, società e strutture per la realizzazione delle lavorazioni e trasformazioni nonché per la commercializzazione dei prodotti, laddove le stesse non possano essere realizzate direttamente dalla Cooperativa.

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può:

–          adottare regolamenti e programmi vincolanti per tutti i soci in materia di programmazione delle produzioni e di commercializzazione;

–          commercializzare l’olio di oliva, le olive e le altre produzioni agricole dei soci, secondo modalità proposte dagli amministratori e in attuazione delle linee guida indicate dall’assemblea;

–          stipulare, anche per conto dei soci, convenzioni, accordi, contratti per la lavorazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni olivicole e per la fornitura di servizi utili al raggiungimento degli scopi sociali anche con terzi;

–          organizzare servizi e fornire mezzi tecnici utili all’attività dei soci, assicurando ad essi mezzi tecnici appropriati per la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti e fornendo beni e servizi utili alla conduzione dei loro terreni (fornitura di piante, fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari, macchine ed attrezzi agricoli, organismi utili alla lotta ai parassiti delle piante, lavorazioni meccaniche, raccolta del prodotto, ecc.);

–          acquistare e gestire attrezzature e impianti per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, il condizionamento e l’alienazione dei prodotti e sottoprodotti, di impianti e di attrezzature per i servizi ausiliari, nonché l’acquisto, anche in leasing e la fornitura ai soci di ogni tipo di materiale ad essi necessario; acquistare, costruire, acquisire in locazione o in comodato d’uso fabbricati nonché aree, terreni coltivati o incolti, stabilimenti e depositi sia direttamente che indirettamente necessari ed utili al conseguimento degli scopi sociali;

–          creare, registrare, acquistare, gestire marchi commerciali ed ogni altro segno distintivo;

–          svolgere attività promozionali e pubblicitarie;

–          realizzare e gestire sistemi di qualità e di rintracciabilità per la filiera olivicola;

–          predisporre e realizzare anche a livello internazionale programmi di educazione alimentare, di promozione dei consumi di olio extravergine di oliva e di olive da tavola di qualità, di ricerca di mercato, di formazione degli operatori;

–          realizzare programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola ai sensi dell’art. 29 del Reg UE 1308/13 nelle seguenti misure:

monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola;
miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura;
miglioramento della competitività dell’olivicoltura attraverso la modernizzazione;
miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l’autorità delle amministrazioni nazionali;
diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell’olio d’oliva e delle olive da tavola.
–          realizzare programmi per il consumo dell’olio di oliva e delle olive da mensa nelle scuole;

–          costituire fondi di esercizio per finanziare i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

–          realizzare impianti, strutture e campi sperimentali o dimostrativi finalizzati allo svolgimento delle ricerche e studi di cui al punto precedente e alla pratica utilizzazione dei risultati;

–          organizzare e/o partecipare a congressi, seminari, mostre, fiere ed ogni altro tipo di manifestazione, in Italia ed all’estero, attinente al proprio ambito operativo;

–          organizzare ogni opportuna forma di consulenza e di istruzione professionale;

–          ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le opportune garanzie;

–          accedere al credito agrario, in quanto autorizzato a norma di legge sia in ordine alla conduzione che alle anticipazioni sui prodotti conferiti e quant’altro previsto dalla legislazione;

–          prestare e ricevere fideiussioni ed avvalli da ed a favore di altre cooperative aventi oggetto analogo ed affine, nei limiti ed alle condizioni di legge;

–          stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Per l’espletamento delle attività la Cooperativa potrà operare avvalendosi del personale e delle strutture dei soci costituiti in forma cooperativa secondo quanto disposto dalla normativa agevolativa di riferimento fra cui DM 593/00 e successive modifiche e integrazioni.

La Cooperativa può altresì:

–          esplicare tutte le attività e quelle funzioni derivanti dalla applicazione delle norme comunitarie e nazionali che disciplinano l’organizzazione comunitaria del settore dell’olio di oliva e delle olive da mensa, compresi i servizi connessi a compiti esecutivi per l’attuazione di interventi di mercato;

–          costituire ed essere socio di Società per Azioni ed a responsabilità limitata ed assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, enti, associazioni, consorzi, ecc., se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alle attività sociali o comunque la cui partecipazione potrà essere necessaria o utile al conseguimento degli scopi sociali;

–          assumere all’occorrenza manodopera, anche avventizia, per l’esecuzione di lavori relativi all’attività della Cooperativa;

–          acquistare, assumere in affitto o in qualsiasi altra forma, terreni, per coltivarli a conduzione unita oppure a conduzione divisa ma con unità direttive;

–          aprire al pubblico e gestire, anche in concorso con Associazioni, Enti o privati, punti vendita, spacci, servizi di cucina, attività agrituristiche, e quant’altro risulti utile alla promozione e collocazione dei prodotti propri e/o dei soci;

–          rappresentare i produttori soci nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati alle produzioni olivicole; ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di adesione;

–          formulare proposte agli enti pubblici e agli organi della pubblica amministrazione e partecipa alla formazione dei programmi per il settore olivicolo.

Per lo svolgimento della propria attività e per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà beneficiare:

–          dei contributi degli enti pubblici, compresi quelli previsti dalle leggi regionali, nazionali e comunitari;

–          di eventuali altre forme contributive erogate da privati, da enti ed associazioni locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o atti­nente ai medesimi.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO IV

CATEGORIE DI SOCI

ART. 6 – Soci

La Cooperativa, in linea con le disposizioni dell’art. 2135 del Codice Civile, definisce Soci Cooperatori coloro che:

–        concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;

–        partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;

–        contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

–        mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità e alla qualità dei rapporti di scambio mutualistico.

Possono essere ammessi alla Cooperativa i Soci Sovventori ai sensi dell’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Tali soci rientrano in ogni caso nella tipologia dei soci non produttori e pertanto ammessi nei limiti previsti per tale tipologia all’art. 7 del presente Statuto.

ART. 7 – Requisiti dei soci

Il numero dei Soci Cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci:

produttori agricoli singoli – persone fisiche o giuridiche – che coltivano e producono olive da mensa e da olio e nel territorio nazionale, a condizione che non facciano parte di cooperative ed organismi associativi per lo stesso prodotto e che non siano aderenti ad altre organizzazioni di produttori del settore olivicolo;
cooperative ed altre organizzazioni o società in qualunque forma costituite, formate da produttori agricoli  che si pongono come scopo la produzione, la lavorazione, la trasformazione, la tutela, la difesa e la valorizzazione delle produzioni olivicole ed olearie ed alla stessa condizione di cui alla precedente lettera.
Possono assumere la qualifica di soci persone fisiche o giuridiche non produttori di olive da olio e da mensa purché nei limiti del 10% dei diritti di voto della cooperativa. Tali soci non possono assumere cariche sociali, partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, programmi di sostegno, e non possono svolgere attività concorrenziali con quelle della cooperativa.

L’ammissione del nuovo Socio Cooperatore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del Socio all’attività della Cooperativa.

L’ammissione del nuovo Socio Cooperatore deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi del nuovo Socio, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono aderire alla Cooperativa singoli produttori già soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione e/o conferimento per lo stesso prodotto, anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna Organizzazione di Produttori. Sono tuttavia possibili forme di svincolo concordate tra le parti.

Possono assumere la qualifica di soci sovventori persone fisiche o giuridiche nei limiti del 10% (dieci per cento) dei diritti di voto della cooperativa. Tali soci non possono assumere cariche sociali, partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, programmi di sostegno, e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle della cooperativa

ART. 8 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio Cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a)      il cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza , cittadinanza, codice fiscale;

b)      l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;

c)      la eventuale qualifica professionale agricola (Imprenditore Agricolo Professionale in qualità di: proprietario, affittuario, mezzadro, usufruttuario ecc.; non imprenditore agricolo professionale);

d)      il numero delle quote e il valore che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

e)      la località, l’ubicazione e estensione dei terreni condotti o coltivati nonché l’assetto di coltivazione specificando le colture specializzate da quelle promiscue nonché l’impegno a comunicare alla cooperativa tutte le successive variazioni;

f)       la quantità media della produzione realizzata specificandone la tipologia e i principali elementi qualitativi;

g)      la dichiarazione di conoscere e rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

h)      la dichiarazione di non far parte di altra organizzazione di produttori o di altra società del medesimo settore e territorio e di altro organismo collettivo aderente alla cooperativa;

i)        la dichiarazione di non svolgere in proprio attività identiche o concorrenziali con quella della cooperativa

j)        la espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui all’art. 10 comma 2 lettera d).

k)      espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 39 e 40 del presente Statuto;

l)        l’impegno ad aderire alla cooperativa per almeno un triennio.

Se la richiesta di ammissione come Socio Cooperatore è effettuata da una persona giuridica, da società di persone o altre organizzazioni, alla domanda, oltre ai documenti richiesti ai precedenti punti, devono essere altresì allegati i seguenti documenti:

a)      la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la P.iva e la sede legale;

b)      copia della deliberazione dell’organo competente di adesione alla Cooperativa;

c)      copia dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti Interni;

d)      elenco dei soci, anche su supporto informatico, con indicato i dati anagrafici, il CUAA e la superficie olivetata;

e)      visura camerale aggiornata;

f)       indicazione della persona designata a rappresentarla.

ART. 9 – Procedura di ammissione

L’Organo Amministrativo accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 8 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’Assemblea dei Soci con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell’assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi Soci.

ART. 10 – Obblighi dei soci

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, i Soci sono obbligati:

a)      al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, del capitale sottoscritto, del sovrapprezzo di ammissione eventualmente determinato dall’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b)      all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

c)      a mantenere il vincolo associativo per almeno tre anni e, ai fini del recesso, osservare un preavviso di almeno sei mesi.

d)      a rispettare gli obblighi derivanti dalla eventuale partecipazione ad un programma di sostegno, per l’intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della stessa cooperativa;

Ai fini del riconoscimento come Organizzazione di Produttori per il settore olivicolo sono previsti i seguenti ulteriori obblighi per i soci produttori:

a)      applicare in materia conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale le regole dettate dalla O.P. ed, in particolare, a consentire il controllo da parte della cooperativa, direttamente o attraverso suoi delegati, sul rispetto del disciplinare di produzione;

b)      non aderire ad altre Organizzazioni di Produttori che producono e commercializzano olio di oliva o olive da mensa salvo casi debitamente giustificati in cui i produttori dispongono di unità produttive in aree geografiche distinte;

c)      fornire le informazioni richieste dall’organizzazione di produttori a fini statistici o a fini di programmazione della produzione;

d)      conferire alla cooperativa una quota non inferiore al 25% (venticinque per cento) della propria produzione per la relativa commercializzazione, fatto salvo i casi previsti dalla normativa in materia di riconoscimento dell’O.P. e in particolare dal DM n. 86483 del 24 novembre 2014 e s.m.i.;

ART. 11 – Sanzioni

L’Organo amministrativo esercita la vigilanza nei confronti del socio sul rispetto degli obblighi sociali.

Nei confronti del socio che non osservi gli obblighi statutari, nonché i doveri di lealtà, diligenza e correttezza inerenti la natura fiduciaria del rapporto sociale e che non paghi i contributi finanziari, o non osservi le regole fissate dalla cooperativa, si applicano le seguenti sanzioni:

a)      censura con diffida;

b)      sanzione pecuniaria;

c)      sospensione temporanea;

d)      esclusione dalla cooperative.

La censura con diffida è una dichiarazione scritta di biasimo, per lievi infrazioni, accompagnata dalla diffida a tenere per l’avvenire un comportamento conforme ai doveri di socio, pena l’irrogazione delle sanzioni più gravi.

La sanzione pecuniaria, da un minimo di € 26,00 (ventisei virgola zero zero) ad un massimo di cinque volte il contributo annuale dovuto dal socio per l’esercizio precedente, comprensivo di quota fissa e di quota variabile, è inflitta nel caso di infrazioni gravi, che comunque abbiano natura tale da consentire la prosecuzione del rapporto sociale, ovvero quando il socio, già sanzionato con censura, non ottemperi alla diffida e persista nel proprio comportamento.

Inoltre, è prevista una sanzione pecuniaria in caso di mancato conferimento della quantità minima di prodotto, pari al 10% del valore della produzione obbligata al conferimento.

La sospensione temporanea, per un periodo massimo di giorni 60 (sessanta), viene applicata nei confronti dei soci che non rispettino, dopo espressa diffida da parte dell’Organo amministrativo, gli impegni di versamento dei contributi associativi, ovvero che risultino responsabili di altre gravi violazioni degli obblighi statutari, associativi, e di legge, che consentano la normale prosecuzione del rapporto sociale. La sospensione ha termine con il versamento dei contributi dovuti, ovvero con l’adeguamento agli obblighi violati salva l’esclusione del socio in caso di mancato adeguamento nel termine assegnato. Contro le deliberazioni di irrogazione di sanzioni il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 12 – Diritti dei soci cooperatori

I Soci Cooperatori hanno diritto di esaminare il Libro dei Soci e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei Soci Cooperatori lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il Libro delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste. Nell’esercizio di quest’ultimo diritto è possibile che il Socio Cooperatore sia assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai Soci Cooperatori in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

ART. 13 – Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

a)      che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b)      che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

c)      che, iscritto da almeno tre anni alla cooperative, non intenda più essere socio.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata, con preavviso di almeno sei mesi dall’inizio della campagna di commercializzazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il Socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. In caso il socio partecipi a programmi di sostegno il recesso ha effetto soltanto dopo il periodo di attuazione del programma, salvo diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 – Esclusione del socio

L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

a)      che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;

b)      che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

c)      che non osservi il presente Statuto, i Regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d)      che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni al versamento delle quote sottoscritte, al pagamento delle somme dovute alla Cooperativa o che non adempia alle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo nei confronti della stessa;

e)      che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

f)       che con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Cooperativa, ostacolando il conseguimento dell’oggetto sociale;

g)      in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, fermo l’obbligo del socio escluso di pagare tutti i contributi maturati sino all’esclusione.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 – Decesso del socio

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misure e con la modalità di cui al successivo art.16.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione, che intendano partecipare alla Cooperativa, dovranno, entro un anno dal decesso del Socio, manifestare tale volontà e nominare uno di essi che assumerà la qualifica di Socio e li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione esprimerà il proprio apprezzamento con le modalità previste per l’ammissione dei nuovi soci.

ART. 16 – Liquidazione della quota

I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso, se richiesto, esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione non potrà comprendere mai il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento è effettuato in più rate nei cinque anni successivi all’approvazione del bilancio.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

Il Socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Cooperativa, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del Socio defunto.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

 

 

ART.17 – Strumenti finanziari di debito

 

La Cooperativa ai sensi dell’art. 2526 c.c ultimo comma può emettere strumenti finanziari che non conferiscono diritti amministrativi, solo in favore di investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della Cooperativa nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della Cooperativa medesima.

La decisione di emissione dei titoli di debito prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.

I possessori di strumenti finanziari privi del diritto di voto si riuniscono in una apposita assemblea speciale (art. 2541 c.c.). L’assemblea speciale delibera:

–          sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;

–          sull’esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell’art. 2526;

–          sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull’azione di responsabilità nei solo confronti;

–          sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

–          sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

–          sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L’assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

All’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale provvede il rappresentante comune il quale deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa. Egli ha il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee dei soci; egli ha inoltre il diritto di assistere alle assemblee della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazione d’opera o servizi, e confluiscono tra i debiti della cooperativa. In tal caso, con apposita delibera di emissione l’organo emittente, stabilisce:

• l’importo complessivo del prestito;

• la serie e il valore nominale di ciascun titolo;

• il tasso di interesse, i premi eventuali, o gli altri diritti attribuiti ai possessori,

• il rendimento o i criteri per la sua determinazione;

• il modo di pagamento;

• la durata e se previsto, il piano di ammortamento;

• le garanzie eventuali che assistono il prestito;

• le regole per l’eventuale rimborso anticipato;

• l’eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli dei creditori sociali;

• evidenzia il trattamento fiscale.

TITOLO VI

PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE – RISTORNI

ART. 18 – Patrimonio della Cooperativa

Il patrimonio della Cooperativa è costituito, oltre che dai beni ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni siano o comunque vengano in proprietà della società:

–          dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito:

  1. dal capitale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote,  ciascuna del valore nominale di euro 26,00 (ventisei/00), nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall’assemblea
  2. dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale;

–          dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;

–          dalla riserva legale formata con le quote degli utili e con le azioni eventualmente non rim­borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

–          dalla riserva straordinaria;

–          da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per Legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemen­te i soci nel limite delle quote sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento. La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile. I soci potranno eseguire, a seguito di deliberazione dell’assemblea ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti e/o finanziamenti infruttiferi di interesse, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

ART. 19 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni o, nei casi previsti dalla legge, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il progetto di bilancio, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’eventuale Collegio Sindacale, deve essere depositato presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l’Assemblea ordinaria, a disposizione dei soci. L’Assemblea che approva il bilancio delibera nel rispetto delle norme di legge sulla destinazione degli utili.

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 20 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

  1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
  2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, in misura non inferiore al minimo previsto dalla legge;
  3. a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  4. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non supe­riore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
  5. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
  6. la restante parte a riserva straordinaria o statutaria.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l’incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l’erogazione del ristorno.

ART. 20 – Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

L’assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che sarà attribuito in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intrattenuti da cia­scun socio con la cooperativa, in conformità con quanto previsto dai regolamenti interni.

L’erogazione del ristorno avverrà mediante una o più delle seguenti forme:

  1. in forma liquida attraverso erogazione diretta;
  2. aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;
  3. ogni altra forma consentita dalla legge.

Non si applicano le norme del presente articolo quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da regolamento, provvede a distribuire fra i soci, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato delle vendite dedotti i costi direttamente o indirettamente riferibili alla gestione caratteristica.

 

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 21 –  Organi

Sono organi della Cooperativa:

a)      l’Assemblea dei soci;

b)      il Consiglio di Amministrazione;

c)      il Collegio dei Sindaci, se nominato.

 

ART. 22 – Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono essere convocate ovunque, purché in Italia. La loro convocazione deve essere effettuata dagli amministratori mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione; quest’ultima non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

L’avviso deve essere inviato a tutti i soci, amministratori e sindaci effettivi secondo una delle seguenti modalità alternative tra loro:

a) pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’assemblea;

b) avviso affisso nella sede sociale, e nelle sedi periferiche, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’assemblea;

c) comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L’assemblea può essere convocata su richiesta dei soci che rappresenti almeno un decimo dei soci risultanti dall’ultima assemblea ed in regola con il pagamento delle quote annuali e gli obblighi previsti dal presente statuto.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a)      sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b)      sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c)      sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, anche mediante l’invio e la ricezione di documenti;

d)      ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 23 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria:

a)   approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione;

b)   provvede alla nomina delle cariche sociali e ne determina il numero dei componenti;

c)    conferisce l’incarico, sentito il Collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;

d)   determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività, ove la carica non sia gratuita;

e)   delibera sulla retribuzione annuale dei sindaci effettivi, se nominati, e/o dell’incaricato del controllo contabile;

f)     delibera sulla azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

g)   delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 20 del presente statuto;

h)   delibera sulla soppressione o modificazione delle clausole relative ai requisiti di prevalenza di cui all’articolo 2514 c.c., con le maggioranze e modalità previste dalla legge;

i)     provvede ad approvare uno o più regolamenti interni che definiscano le modalità di produzione, di conferimento di immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci (incluse la disciplina degli aspetti produttivi e commerciali ai fini della concentrazione del prodotto, della regolarizzazione dei prezzi, della promozione di tecniche colturali rispettose dell’ambiente, con particolare attenzione degli aspetti qualitativi) con le maggioranze previste dalla legge;

j)     delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per atti compiuti, su ogni materia rimessa ad autorizzazione dell’assemblea dal presente statuto.

Essa deve essere convocata almeno una volta all’anno e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o almeno un decimo dei soci “cooperatori” che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria, ovvero laddove ne sia previsto l’obbligo di convocazione dal presente statuto o dalla legge.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

ART. 24 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria delibera:

a)      sulle modificazioni dello Statuto;

b)      sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

c)      sull’emissione degli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi di cui al precedente Titolo V;

d)      su ogni altra materia prevista dalla legge.

ART. 25 – Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

L’assemblea può essere convocata anche al di fuori del comune ove ha sede la Cooperativa, purché in territorio italiano.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto per deliberare su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto per deliberare su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, salvo che sull’anticipato scioglimento o liquidazione, per i quali occorrerà la presenza, diretta o per delega, di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L’Assemblea regolarmente costituita, sia ordinaria che straordinaria e sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente su qualsiasi oggetto posto all’ordine del giorno a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto, fatta eccezione che in seconda convocazione per l’anticipato scioglimento e liquidazione, per i quali delibera validamente con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti o rappresentati per delega.

ART. 26 – Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni e che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all’Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l’ammontare della partecipazione nel capitale sociale; le cooperative agricole hanno diritto a 5 voti.

Ai Soci Cooperatori ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

Ogni Socio Sovventore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle quote sottoscritte, oppure a un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte se previsto da apposito regolamento interno. A ciascun Socio Sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. I voti complessivamente attribuiti ai Soci Sovventori non devono superare il 10% del diritto dei voti spettanti all’insieme dei soci della Cooperativa e, comunque, non devono superare il 10% dei voti spettanti all’insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea dei Soci.

Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio appartenente alla medesima categoria di soci cooperatore nei limiti e nei termini consentiti dalla legge. I soci, società o Enti sono rappresentati dal legale rappresentante o delegato che deve risultare tale da estratto di delibera del relativo organo deliberativo, da consegnarsi al Presidente dell’Assemblea che deve essere conservato fra gli atti sociali.

Per le votazioni si procede normalmente con il sistema dell’alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.

E’ ammesso il voto segreto per le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto: la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l’esito della loro votazione o astensione dal voto. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, purchè non faccia parte degli organi sociali e non sia dipendente della Cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all’impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 27 – Presidenza dell’assemblea

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o da un socio eletto dall’Assemblea. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori; le deliberazioni debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 28 – Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall’assemblea ordinaria dei soci ad eccezione dei primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri determinato dalla stessa assemblea e comunque compreso da un minimo di cinque ad un massimo di undici.

Qualora venga a mancare un Consigliere di Amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, nell’ambito della medesima categoria di soci cooperatori.

L’amministrazione della cooperativa può essere affidata soltanto a soggetti soci cooperatori produttori ovvero a produttori indicati dai soci cooperatori persone giuridiche fra i membri del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica socia. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, in qualità di esperti a titolo consultivo, persone di particolare competenza nel settore olivicolo.

L’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; sono, inoltre, fatte salve le ipotesi di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge. Nel caso in cui un consigliere già in carica venga a trovarsi, successivamente alla nomina, in una di esse, decade immediatamente dall’ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori od ad un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2381, comma 4, del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Spetta al Consiglio di Amministrazione l’eventuale designazione del Direttore Generale della Cooperativa, il quale, salvo quant’altro potrà essergli attribuito dal Consiglio stesso, dovrà provvedere, nel rispetto delle deliberazioni degli organi sociali, all’organizzazione e direzione degli uffici sociali, del cui buon funzionamento risulterà responsabile. Egli dovrà attuare le disposizioni impartite dal Presidente, cui proporrà le soluzioni ed i provvedimenti ritenuti più opportuni al conseguimento degli scopi sociali.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell’eventuale Comitato Esecutivo sono stabiliti dall’assemblea all’atto della nomina o successivamente. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Al Consiglio di Amministrazione spetterà ripartire tale compenso tra i suoi membri. In ogni caso, compete al Consiglio di Amministrazione la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione presa di volta in volta dall’assemblea; in goni caso gli amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro durata in carica.

Salvo quanto previsto dall’articolo 2390 del Codice Civile in materia di divieto di concorrenza, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese.

ART. 29 – Presidente del Consiglio di Amministrazione e delega dei poteri

Nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l’Assemblea, deve essere eletto fra i consiglieri il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni nell’osservanza di quanto stabilito dalla legge.

ART. 30 – Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente in forma scritta tutte le volte che egli lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno otto giorni prima dell’adunanza. Nei casi urgenti a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica con conferma di recapito almeno un giorno prima della riunione. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente convocato quando siano presenti tutti i consiglieri ed i componenti effettivi del Collegio Sindacale in carica.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le votazioni sono sempre palesi. Le modalità di votazione sono stabilite dal Consiglio stesso con votazione palese.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (nominato dal presidente in assenza del Direttore Generale della cooperativa) e trascritto nel relativo libro sociale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche a mezzo audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti devono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscriversi dai medesimi. Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della cooperativa, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; qualora si tratti di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

ART. 31 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo i poteri riservati espressamente per Statuto e per legge all’Assemblea. Rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni in materia di:

a) istituzione e soppressione di sedi secondarie;

b) indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al Presidente, hanno la rappresentanza le­gale della Cooperativa;

c) trasferimento della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune.

Al Consiglio di Amministrazione competono, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile in materia di mutualità prevalente.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

a)   deliberare la convocazione dell’assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci;

b)   predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale;

c)    nominare all’occorrenza un Direttore Generale e stabilirne il trattamento normativo ed economico;

d)   assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e la retribuzione;

e)   approvare gli elenchi degli ispettori incaricati dei controlli previsti dai disciplinari e deliberare in ordine all’effettuazione dei controlli;

f)     deliberare l’eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

g)   istituire e, altresì, modificare o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi e/o operativi, nonché filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio italiano, proporre all’Assemblea il trasferimento della sede legale nel territorio italiano;

h)   compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali, compresi i servizi alle aziende associate;

i)     deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, acquistare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni e postergazioni di ipoteche, fare operazioni col Debito Pubblico e con la Cassa Depositi e Prestiti, fare qualsiasi operazione con il Pubblico Registro Automobilistico;

j)     deliberare sull’ammissione ed il recesso dei soci e sull’eventuale esclusione o sospensione degli stessi;

k)    intraprendere e gestire le attività di commercializzazione e valorizzazione delle produzioni effettuate dai soci;

l)     esprimere pareri nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;

m) predisporre e proporre all’assemblea regolamenti interni che favoriscono la conoscenza della produzione e definiscono procedure in materia di sistemi di produzione, di commercializzazione e tutela ambientale;

n)   deliberare in merito alla presentazione e realizzazione di progetti nazionali e comunitari ivi inclusi i programmi di sostegno per il settore dell’olio di oliva;

  • o)   adeguare lo statuto alle disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificamente nella relazione prevista dall’articolo 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e/o le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies del Codice Civile.

Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

ART. 32 – Poteri di rappresentanza e di firma

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al vice-presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della cooperativa e/o a soggetti terzi.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.

 

 

 

 

 

ART. 33 – Sostituzione degli Amministratori

 

Sono cause di cessazione degli amministratori:

– la scadenza del termine;

– la revoca;

– la rinuncia;

– la sopravvenienza di cause di decadenza;

– la morte;

– la messa in liquidazione della cooperativa;

– l’assenza ingiustificata a tre adunanze consecutive di consigli.

Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386, comma 1, del Codice Civile.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea successiva. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina. Qualora vengano a mancare tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’intero Consiglio deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 34 – Organo di controllo

Qualora sia obbligatorio per legge, o l’Assemblea lo deliberi, la Cooperativa sarà sottoposta al controllo di un Collegio Sindacale nominato dall’Assemblea nel rispetto delle disposizioni di Legge al quale verrà affidato anche il controllo contabile. L’organo di controllo così nominato svolge le sue funzioni secondo quanto previsto dalla legge.

L’assemblea può prevedere con apposita delibera che il controllo contabile sia affidato ad un revisore contabile, o società di revisione, secondo quanto previsto dal Codice Civile. A norma di quanto previsto dal Codice Civile, spetta a detto soggetto l’incarico di controllo contabile anche nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall’assemblea.

L’assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso. Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili scelti a norma dell’articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente può essere riservata, ai sensi dell’articolo 2543 del Codice Civile.

L’assemblea dei soci determina altresì la misura del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro durata in carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sull’attuazione delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento. Salvo diversa deliberazione assembleare, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile e verifica la veridicità del bilancio. Il Collegio Sindacale, infine, svolge ogni altro compito previsto dalla legge.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale. Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’articolo 2399 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l’accesso a informazioni riservate. I Sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i Sindaci supplenti in ordine di età, nel rispetto dell’articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima assemblea successiva, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio, nel rispetto dell’articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prima assemblea successiva, dal Sindaco più anziano. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l’assemblea perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo.

TITOLO VIII

LIBRI SOCIALI

 

ART. 35 – Libri sociali

Sono libri obbligatori della cooperativa:

–          il libro dei soci;

–          il libro delle obbligazioni, se emesse;

–          il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;

–          il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

–          il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, se esiste;

–          il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste;

–          il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;

–          il libro degli strumenti finanziari emessi, così come previsto dall’articolo 2447-sexies del Codice Civile;

–          il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari privi del diritto di voto di cui all’articolo 2541 del Codice Civile.

 

ART. 36 – Altre Disposizioni

L’O.P. è tenuta a registrare dettagliatamente il prodotto che ciascun socio conferisce/vende all’O.P., nonché l’uscita dello stesso. Da tali registrazioni deve essere possibile verificare la quantità di prodotto conferito all’O.P. da ciascun socio produttore; in caso di soci in più Regioni, le registrazioni dovranno essere suddivise per ciascuna Regione di attività. Nel caso in cui l’O.P. utilizzi già normalmente documenti o registri similari, è consentito l’utilizzo degli stessi in sostituzione del registro di carico e scarico, a condizione che siano evidenziati gli stessi elementi sopra riportati.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di redazione del bilancio, le OP devono prevedere le seguenti precisazioni:

a)   Conto economico (art. 2425 c.c.): la voce A1 deve specificare il valore dei ricavi, suddivisi per ciascuna Regione di attività, riferiti al settore olivicolo, per la sola produzione conferita/resa disponibile dai soci.

b)   Nota integrativa: relativamente alla voce del conto economico la nota integrativa deve specificare le quantità ed il valore, per ogni Regione di attività. Questi dati devono trovare riscontro esplicito nel registro di carico e scarico. Nel caso della sezione OP i dati devono essere riferiti esclusivamente ai soci aderenti alla sezione.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO DELLA COOPERATIVA

ART. 37 – Liquidazione della cooperativa

In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di cessazione della cooperativa, l’eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell’ordine:

a) al rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate, ed i dividendi eventualmente maturati;

b) alla parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall’assemblea dei soci nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;

c) l’intero residuo al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO X

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 38 – Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede della cooperativa il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 5/2003.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ART. 39 – Poteri del Collegio Arbitrale

Sono devolute alla cognizione del collegio arbitrale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/03:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L’accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 40 – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste dalla legge. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. Inoltre, i regolamenti potranno prevedere regole che favoriscono la conoscenza della produzione e definiscono procedure in materia di sistemi di produzione, di commercializzazione e tutela ambientale.

ART. 41 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e sulle imprese agricole.

Per quanto non previsto dal titolo VI, Libro V del Codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società di capitali.

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